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Richiesta certificati di iscrizione nelle liste elettorali

 Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere rilasciato “a vista” dal soggetto che lo richieda per se stesso o su delega. Il certificato è rilasciato in bollo tranne nei casi in cui la legge ne prevede l’esenzione.

Per le certificazioni di raccolta firme per referendum, proposte di legge e presentazioni di liste di candidati, i certificati sono totalmente esenti e sono rilasciati, anche in forma cumulativa, esclusivamente dall’Ufficio Elettorale.

Ferma restando la possibilità di richiedere certificati di iscrizione nelle liste elettorali presso la sede di Via Ezio 36 nei normali orari di ufficio (dal lun al ven ore 9.00-12.00 / mar e giov ore 15.30-17.00), è consentita, ai sensi dell’art. 38bis c. del D.L. 77/2021 come c.c.m. dalla L. 108/2021, la richiesta digitale alla PEC elettorale@pec.comune.latina.it tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

  • dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
  • da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico.

In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:

  • costituiscono, a ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
  • possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale.

La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

  • dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
  • con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990.

Pubblicato il 3/3/2023