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BREXIT -ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI RECESSO.

 

VADEMECUM

SULL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI RECESSO (art. 18.4 DELL’ACCORDO E D.LGS. n. 30/2007)

Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea,nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 –31 dicembre 2020)e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30(Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).

Nello specifico potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.

 

2) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020

In tale ipotesi,entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso (31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n. 1228  Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e del D.Lgs. n.30/2007.

 

Il procedimento d’iscrizione in anagrafe è il seguente:

Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n.30). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale (previo appuntamento), a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica. L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza.

Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione. Se entro lo stesso termine di 45 giorni –tenuto conto dell’esito degli accertamenti –il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art.10 bisdella L.241/90,Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica. Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.). A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.

In allegato : Modello di richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica


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