Centralino 0773/6521

AVVISO SU ESENZIONE IMU – OBBLIGO DICHIARATIVO

PER

  IMMOBILE ABITATIVO POSSEDUTO DA APPARTENENTE A FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA ETC

→    BENI MERCE

      ALLOGGI SOCIALI

Occorre ricordare l’orientamento della Corte di cassazione, e, in particolare dell’ordinanza n. 519/2022 ove si rimarca che la disposizione del comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 non ha abrogato la norma del Dl 102/2013, il cui comma 5-bis dell’articolo 2 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione dell’Imposta per i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili posseduti dagli appartenenti alle forze armate, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica l’esenzione,

Ordinanza n. 37385 del 2022, nella quale si legge che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica»,

 

Anche il Ministero dell’Economia e Finanza, espressosi attraverso telefisco 2023, ritiene che nella nuova Imu, per l’applicazione dell’esenzione prevista per i cosiddetti beni merce (articolo 1, comma 751, della legge 160/2019), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 3, della legge 160/2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 5, della legge 160/2019), l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

È quindi in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».