Centralino 0773/6521

L’elettore che si reca al seggio può essere identificato anche con il documento di identità scaduto

L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.

L’identificazione può avvenire:

mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. A norma dell’art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche:

  1. a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante;
  2. b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
  3. c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia;

in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l’elettore, a norma dell’art. 57, terzo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957;

in mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell’Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, “noto all’Ufficio”, che ne attesti l’identità (art. 57, quarto comma, del Testo Unico n. 361 del 1957).

È da considerarsi “noto all’Ufficio” l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

 

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pubblicato il 23/9/2021