Centralino 0773/6521

TOSAP, esenzioni fino al 31 ottobre 2020

A norma dell’art. 181 del DL n. 34/2020 sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.

A tal fine va sottolineato come la disciplina innovativa contenuta nella norma sopra richiamata contiene l’esonero dal pagamento della Tosap da parte degli aventi diritto individuati dalla norma stessa, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre, ne consegue che in caso di già avvenuto pagamento per fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo dell’esonero.