A chi è rivolto
Locali e botteghe “connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie, svolte continuamente anche da soggetti diversi in modo documentabile da almeno cinquanta anni”;
Locali storici tradizionali individuati ai sensi dell’art.52, comma 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2022 n.137) e successive modifiche”;
Le botteghe d’arte e di antichi mestieri “nelle quali sono svolte in modo documentabile da almeno trenta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impegno di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione”;
Attività di “commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno trenta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge”;
Attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche […] istituite, da almeno cinquanta anni, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche”; - comma 2: “Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno trenta anni e da chiunque esercitate […];