Centralino 0773/6521

Consiglio Comunale

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  • a. statuti dell’ente e delle aziende speciali,
    regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art.48, comma 3, criteri generali
    in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
    piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori
    pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
    piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
    loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
    materie;
  • c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i
    comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  • d. istituzione, compiti e norme sul
    funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • e. organizzazione dei pubblici servizi,
    costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
    servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali,
    affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  • f. istituzione e ordinamento dei tributi, con
    esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina
    generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  • g. indirizzi da osservare da parte delle
    aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
    vigilanza;
  • h. contrazione di mutui e aperture di credito
    non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni
    di prestiti obbligazionari;
  • i. spese che impegnino i bilanci per gli
    esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e
    alle somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
    continuativo;
  • j. acquisti e alienazioni immobiliari,
    relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
    espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
    obbligazionari;
  • k. definizione degli indirizzi per la nomina e
    la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende e
    istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
    aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il
consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla
definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(normativa
di riferimento: art. 42, Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 “Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali”).

Delibera n.1 del 21/6/2011 “ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI. CONVALIDA ED EVENTUALI SURROGAZIONI”


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