Consiglio Comunale
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a. statuti dell’ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art.48, comma 3, criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie; - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i
comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; - d. istituzione, compiti e norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; - e. organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione; - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; - g. indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza; - h. contrazione di mutui e aperture di credito
non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni
di prestiti obbligazionari; - i. spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e
alle somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo; - j. acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari; - k. definizione degli indirizzi per la nomina e
la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il
consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla
definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
(normativa
di riferimento: art. 42, Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 “Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali”).
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