ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE CON INTRATTENIMENTO BREVE NOTA RIASSUNTIVA AD USO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
SUAP Attività Produttive Private – Ufficio Polizia Amministrativa
– ATTIVITÀ OCCASIONALE DI INTRATTENIMENTO – SCIA
Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dal regime autorizzativo di cui all’art. 69, sostituito da Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, esclusivamente quando rappresentino un‘attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande. La SCIA sostituisce la Licenza ex art 69 T.U.L.P.S. a condizione che l’evento non coinvolga più di 200 partecipanti e si concluda entro le ore 24.00 del giorno di inizio.
Si evidenzia che il termine “evento” va inteso come attività non ripetitiva per la quale vi è comunque la necessità della verifica di agibilità del locale e della sicurezza impianti e attrezzature ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza; tale verifica può essere sostituita con una asseverazione di un tecnico abilitato (art. 141 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S.).
– ATTIVITÀ PROGRAMMATA E RICORRENTE DI INTRATTENIMENTO – AUTORIZZAZIONE
Qualora gli intrattenimenti, le serate a tema, gli spettacoli musicali e/o danzanti siano ricorrenti (es. tutti i fine settimana o calendarizzati), è modificata la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo e le attività intraprese saranno soggette al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 69 T.U.L.P.S., come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S., ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
Per i locali con capienza pari o inferiore alle 200 unità, il parere della CCVPS è sostituito da relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996.
Tanto premesso, trattandosi di spettacoli che si ripetono periodicamente, l’attività in argomento è soggetta a:
- licenza ex art. 69 T.U.L.P.S.;
- accertamento del requisito di agibilità del locale e della sicurezza degli impianti e attrezzature ex art. 80 T.U.L.P.S.;
- documento di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95;
- CPI Certificato Prevenzione Incendi.
Il CPI è obbligatorio per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.
Tale Certificato è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell’ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.
Il certificato di prevenzione incendi non è necessario se il numero degli avventori non supera le 100 persone.
Per la documentazione di previsione di impatto acustico il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al Comune (Servizio Ambiente per il tramite dello sportello telematico impresainungiorno) la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95.
Ad ogni buon fine, per lo specifico argomento trattato, si richiama quanto disciplinato con l’art.3 lett.j) dell’Ordinanza Balneare n.56/2022 del 20.04.2022.
Si rammenta che il pubblico esercizio sprovvisto del requisito dell’agibilità e della sicurezza delle strutture, previsto dall’art. 80 T.U.L.P.S., è passibile di denuncia del titolare per violazione dell’art. 681 c. p.
Inoltre qualora nell’ambito dell’attività di intrattenimento, ancorché autorizzata ed in possesso del requisito della citata agibilità, venga riscontrato un numero di avventori superiore a quello prescritto nella licenza, parimenti è prevista la denuncia ai sensi dell’art. 681 c. p.
Infine il titolare dell’esercizio può incorrere anche nella sanzione stabilita dall’art. 10 del T.U.L.P.S., che prevede la revoca o sospensione dell’autorizzazione di polizia per abuso nella conduzione.
Infine, se nel locale vi è la presenza costante di oltre 100 avventori, viene contestata la mancanza del Certificato prevenzione incendi; tale carenza è sanzionata penalmente dall’art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006.
La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 447/95, come modificato dal D. Lgs. 42/2017, art. 13, comma 1.