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Come firmare la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista

Anche al Comune di Latina è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti

L’iniziativa è finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Il Comitato Promotore, presieduto dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ha depositato il 19 ottobre 2020 in Cassazione

Serviranno 50 mila firme per portare la legge in Parlamento

La scadenza per la presentazione delle firme è il 30 marzo 2021.

DOVE SI FIRMA

  • Corso della Repubblica 118, presso lo Sportello del cittadino, lunedì e venerdì dalle 9 alle 13;
  • Via Ezio 36, presso la palazzina dei servizi demografici tutti i giorni dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

 

Testo della proposta

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su (GU n.260 del 20-10-2020)

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.