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11/02/2017 – Presunta incompatibilità tra incarichi, l’intervento dell’Assessore Costanzo

costanzoIn merito alla presunta incompatibilità del direttore generale a rivestire anche l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione ho avuto modo di precisare, in una precedete occasione, anche a mezzo stampa, che tale incompatibilità allo stato non esiste, anche se, come evidenzierò nel seguito di questa nota, la materia potrà essere oggetto nel futuro di sviluppi.

Tale funzione è regolarmente svolta dai direttori generali di importanti Comuni. Su 49 Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in 8 il Segretario generale riveste anche l’incarico di Direttore generale e in tutti questi 8 Comuni (Catania, Genova, Messina, Monza, Prato, Ravenna, Padova, Trieste) il Segretario-Direttore Generale svolge anche la funzione di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (a Padova solo anticorruzione).

Ma, si dirà, la prassi non sempre segue necessariamente la norma.

Nell’ambito delle misure adottate per contrastare la corruzione e l’illegalità all’interno della pubblica amministrazione, il segretario è chiamato a giocare un ruolo di primo piano. E’ quanto si ricava dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione,” entrata in vigore il 28 novembre 2012. Normativa che si accompagna alla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, entrata in vigore l’ 8 dicembre 2012.

Il comma 7, parte seconda dell’art. 1 della legge 190/2012, prevede che “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario”.

Precedentemente l’ANAC, nella relazione della Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella p.a. (30 gennaio 2012), riconosceva che “il Segretario è sempre stato anche strumento di garanzia della legalità e dell’imparzialità nelle amministrazioni locali … l’affidamento dei nuovi compiti anticorruzione non farebbe che esaltare questo ruolo”.

E ancora, nel Progetto “Interventi a supporto delle Riforme della PA” promosso dalla Funzione pubblica e gestito dal Formez con il titolo “La prevenzione partecipata: La determinazione ANAC 8/2015 e il Ruolo della Pubblica Amministrazione”, una parte specifica è dedicata al “Responsabile della prevenzione della corruzione” (RPC), dove si afferma (testualmente): “Il RPC può essere individuato nel Direttore Generale (questo garantisce la massima autorità e autonomia al RPC e una regia delle politiche anticorruzione estesa all’intera organizzazione). Il Direttore generale-RPC, si aggiunge, “è un garante della legalità”.

Ciò che sarebbe illegittima, come affermato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1775 del 27 marzo 2013, è l’adozione di delibere o direttive adottate da una Giunta comunale con cui in sostanza si sceglie un determinato contraente (o componente di Commissione, n.p.), in violazione del principio di separazione delle competenze politiche da quelle di gestione.

Più pertinente appare il richiamo al ruolo specifico del direttore generale, che merita sicuramente una riflessione. Il direttore generale è figura centrale dell’innovazione amministrativa, anche se in una situazione a volte di equilibrio precario, perché è posizionato tra politica e burocrazia. Una posizione che richiede senso di responsabilità ed equilibrio nella gestione del ruolo, senza sovrapporsi, come sta avvenendo nell’attuale amministrazione comunale, ai poteri gestionali dei dirigenti e rispettando le indicazioni e le decisioni degli organi politici, a partire dalla Giunta, per le funzioni istituzionali di collaborazione, sempre nel rispetto dei ruoli, svolte tra questa e il direttore generale. Tra i compiti del direttore generale, da svolgere sulla base delle “Linee d’indirizzo” deliberate dalla Giunta e le specifiche indicazioni dell’assessore competente, sono compresi atti per la razionalizzazione della struttura organizzativa, l’introduzione di sistemi di formazione dei dipendenti finalizzati a soddisfare i nuovi bisogni dell’utenza, di sistemi valutativi orientati a premiare il merito dei dirigenti e dipendenti al fine di migliorare il sistema di produttività dell’ente e ottimizzare l’uso efficiente, efficace ed economico delle risorse a disposizione. Restano comunque elementi di problematicità, che si stanno affrontando nelle sedi competenti a livello centrale.

La Commissione di studio prima richiamata rimarcava “la necessità di apportare alcune modificazioni alla vigente disciplina dello status del Segretario comunale e provinciale al fine di garantire in maggior misura la sua posizione d’indipendenza” ed inoltre ipotizzava “una rivisitazione specifica dei compiti e dei doveri di comportamento, si dovranno rivedere le procedure di nomina al fine di ridurne l’attuale tasso di fiduciarietà ed ancora la legge deve prevedere che il piano possa stabilire l’attribuzione al Segretario, per specifici settori di amministrazione, di più penetranti poteri di controllo di legittimità e regolarità amministrativa”. Su altra impostazione si muoveva il Governo che, con l’emendamento “Pagliari”, proponeva la soppressione della figura del Segretario comunale. Una questione aperta, quindi, che ci deve vedere attenti osservatori pronti a un sereno e costruttivo dibattito.

Spiace invece rilevare, ancora una volta, che anziché affrontare costruttivamente i molteplici, gravi problemi che questa Amministrazione ha ereditato dal passato, certamente non per sue responsabilità, si continua a dare prevalenza, da parte della minoranza o parte di essa, ad aspetti che poco hanno a che fare con il rispetto della trasparenza e la legalità.

 

                           Antonio Costanzo

             Assessore al Personale, Organizzazione,

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