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Pagare l'imposta da bollo

ufficio

Le istanze che comportano l’emanazione di un provvedimento amministrativo sono soggette all’imposta di bollo, pari a 16,00 €

Data di Pubblicazione

26 ottobre 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

Riferimento normativo

Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per le istanze trasmesse per via telematica l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta in misura forfettaria di 16,00 €, indipendentemente dalle dimensioni del documento.

Presentazione della domanda

Per presentare la domanda è necessario:

  • acquistare una marca da bollo da 16,00 € da utilizzare esclusivamente per questa istanza;
  • indicare all’Amministrazione il numero identificativo (seriale) della marca da bollo, evidenziato in rosso sul contrassegno;
  • dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la marca da bollo indicata non sarà utilizzata per alcun altro adempimento.

Ritiro del provvedimento digitale

Qualora venga rilasciato un provvedimento in formato digitale, è necessario:

  • comunicare nuovamente all’Amministrazione il numero identificativo (seriale) della marca da bollo;
  • attestare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la marca da bollo indicata non sarà utilizzata per alcun altro adempimento.

Esenzioni

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:

Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.


Art. 21. 
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà  di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini  suindicati  e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 


Art. 27-bis, com 1.
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 (esclusivamente per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 82 del citato decreto):

Art. 82, com 5.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo.

Ultima modifica: lunedì, 26 ottobre 2026

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