Descrizione estesa
“Affidamento in concessione dell’impianto sportivo di via Aspromonte adibito alla pratica sportiva della boxe Palaboxe”. Questo l’oggetto dell’interrogazione presentata dalla consigliera Valeria Campagna, alla quale hanno risposto gli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino, con deleghe a Sport e Gare.
Chiarato ha ripercorso l’iter seguito dagli uffici, iniziato con la determina di dirigenziale del 23 settembre 2025 che ha indetto la procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione dell’impianto di via Aspromonte, per la durata di 15 anni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. “Il servizio gare e contratti – ha dichiarato – ha curato la pubblicazione degli atti sulla piattaforma telematica dell’ente e sulla banca dati nazionale contratti pubblici e alla procedura hanno partecipato due operatori economici. La procedura di gara è stata condotta nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici e le verifiche, eseguite dal responsabile unico del procedimento, hanno avuto esito integralmente positivo in relazione a tutti i requisiti di ordine generale richiesti ossia certificato CCIAA, certificato del Tribunale di assenza di fallimento, carichi pendenti e casellario giudiziale, certificato Anac, certificazione Agenzia delle Entrate, Durc e requisiti tecnico-professionali. L’operatore primo classificato, inoltre, ha presentato un’offerta economica con un rialzo del 68% sul canone base determinando un canone annuo di 19.995 euro oltre iva per entrate quindicennali stimate in 299.930 euro. La procedura ha garantito trasparenza, concorrenza e massimizzazione del vantaggio economico per la collettività”.
In merito agli attuali rapporti tra l’Ente e il soggetto aggiudicatario Chiarato ha ricostruito che “l’amministrazione aveva concesso in via provvisoria, per la sola stagione agonistica 2008/2009, l’uso e la gestione delle palestre di via Aspromonte alle associazioni sportive richiedenti, tra cui l’Asd Boxe Latina. Terminata la stagione, l’Asd Boxe Latina ha continuato ad occupare l’immobile senza titolo, senza corrispondere alcun canone o indennità. Per reciproca inerzia, dell’operatore che non ha regolarizzato la sua posizione e dell’amministrazione che non ha provveduto né allo sgombero né all’indizione tempestiva di un’evidenza pubblica, la situazione non è mai stata formalizzata. La medesima situazione riguarda le palestre adiacenti di scherma e tiro con l’arco, i cui gestori occupano parimenti gli immobili senza titolo, interrotte recentemente grazie alle procedure di gara avviate e conclusesi con l’aggiudicazione di tutte e tre le palestre facenti parte dello stesso fabbricato. Per la Asd Boxe Latina l’indennità di occupazione illegittima accertata dal Dipartimento X è di 121.580 euro per il periodo 2016-2025, mentre la società quantifica in 41.000 euro le spese manutentive documentate. Gli atti sono stati trasmessi all’avvocatura comunale per l’avvio delle procedure di recupero coattivo e tale procedimento prosegue in parallelo e in maniera del tutto indipendente rispetto alla procedura di aggiudicazione”.
L’assessore alle Gare, Antonio Cosentino, ha chiarito perché gli uffici non hanno escluso dalla procedura di gara l’operatore in oggetto. “L’ufficio gare – ha aggiunto - opera in un perimetro normativo rigido e l’esclusione di un operatore economico per debiti verso la pubblica amministrazione è legittima solo se il debito è certo, scaduto ed esigibile, ma soprattutto se costituisce una violazione grave e definitivamente accertata nel pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. Nel caso di specie, la morosità riguarda canoni pregressi per i quali non è ancora stato instaurato un contenzioso civile, e non tributi o contributi, fattispecie non espressamente prevista dal bando come causa di esclusione automatica. Tali cause non sono contemplate nemmeno dai regolamenti comunali. L’ufficio, pertanto, non avrebbe potuto escludere il concorrente senza rischiare un ricorso per eccesso di potere in quanto al momento sussiste soltanto una presa d’atto della morosità e differenze procedure avrebbero comportato l’illegittimità dell’intera procedura per violazione del principio di concorrenza”.