Descrizione estesa
Con Deliberazione n° 48 del 22/06/2026 il Consiglio Comunale ha approvato l'ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.
L'istituto in questione riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione all'Agente della riscossione e al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, e sono pertanto abbonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione.
Termini e modalità di adesione da parte dei contribuenti interessati verranno indicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15/10/2026: a decorrere da tale data l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore interessato potrà rendere tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, rese note dall'agente della riscossione. Tale dichiarazione potrà essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026. Entro il 28 febbraio 2027 l'Agente della riscossione comunicherà ai debitori/istanti le somme oggetto di definizione agevolata. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
Per ulteriori informazioni si rimanda all'Articolo 10 quinquies del Decreto-legge del 27/03/2026 n. 38, nonché al sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.