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Norme per i cittadini italiani residenti all’estero

Informazioni generali per i cittadini italiani residenti in uno Stato dell’Unione Europea

Ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 1994, n. 408 possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo:
– i cittadini italiani residenti in uno Stato dell’Unione Europea e regolarmente iscritti all’AIRE;
– i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando – entro i termini di legge – apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Il voto all’estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti dagli Uffici consolari. L’elettore riceve a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni.
Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’Ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.
L’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in un Paese dell’UE per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.
L’elettore italiano residente all’estero può anche optare per il voto per i candidati del Paese in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle Autorità del Paese di residenza estera.
Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa.

Cittadini italiani che vivono in un Paese membro dell’Unione Europea

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, che si svolgeranno in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea nel periodo compreso tra giovedì 22 e domenica 25 maggio 2014, i cittadini italiani residenti nei Paesi UE possono scegliere di votare per i rappresentanti del Paese dove risiedono oppure, in alternativa, per i rappresentanti italiani.

Anche coloro che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di studio o di lavoro, nonché i familiari conviventi, possono votare per i rappresentanti italiani presentando entro il 6 marzo 2014, per il tramite dell’Ufficio consolare di riferimento, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

I cittadini italiani che invece sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e che non hanno optato per il voto a favore dei candidati locali saranno ammessi al voto per i candidati italiani senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Gli elettori italiani residenti o temporaneamente presenti in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di studio o di lavoro possono votare per i rappresentanti italiani presso le sezioni elettorali istituite dalle Ambasciate e dai Consolati.

Chi rientra in queste categorie riceverà a casa, da parte del Ministero dell’Interno italiano, il certificato elettorale con l’indicazione della sezione presso la quale votare, della data e dell’orario delle votazioni. In caso di mancata ricezione potrà contattare l’Ufficio consolare competente per verificare la propria posizione ed eventualmente richiedere il certificato sostitutivo. Attraverso il sito internet della sede diplomatico-consolare di riferimento sarà inoltre possibile conoscere l’ubicazione della propria sezione elettorale.

Coloro che invece desiderano votare in Italia pur essendo residenti in un Paese membro dell’Unione Europea devono presentare richiesta, entro il giorno precedente le elezioni in Italia, al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

È penalmente sanzionato il doppio voto:
– chi vota per i candidati al Parlamento Europeo per il Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di uno solo degli Stati di cui sono cittadini.

Cittadini italiani che vivono in un Paese non membro dell’Unione Europea

I cittadini italiani residenti nei Paesi non membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune apposita cartolina avviso.

Normativa di riferimento:

* Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (G.U. 30.1.1979 N.29) – Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
* Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 1994, n. 483 (G.U. 6.8.1994 N.183) – Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
* Legge 27 aprile 2004, n. 78 (G.U. 29.03.2004 N.74) – Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE del Consiglio.

Per maggiori informazioni:

dgit05.europee2014@esteri.it