Centralino 0773/6521

Nessuna negazione al Consigliere Marchiella di accesso agli atti. Accesso consentito già in data 11 ottobre 2018

In merito all’interrogazione parlamentare presentata in data 10 ottobre 2018 dall’Onorevole Federico Mollicone riguardante la richiesta di accesso agli atti del Consigliere comunale Andrea Marchiella presentata il 2 agosto 2018 afferente la documentazione relativa alla gestione degli impianti sportivi e delle antenne telefoniche si precisa quanto segue.

 

Il testo dell’interrogazione parlamentare asserisce una mancata risposta dell’Amministrazione comunale alla richiesta di accesso agli atti del Consigliere Marchiella. Affermazione destituita di ogni fondamento in quanto con nota del Servizio “Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti” del 24.10.2018, a firma del dirigente competente, si precisa che “la richiesta del consigliere Andrea Marchiella del 2 agosto 2018 avente ad oggetto impianti sportivi e antenne telefoniche presentata brevi manu all’Ufficio del Consiglio per essere inoltrata al Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza, è stata trasmessa al predetto Servizio con nota di trasmissione prot. n. 105049 del 03.08.2018. Tale istanza è stata riscontrata dall’Ufficio competente con comunicazione email del 10.10.2018, inoltrata al Consigliere istante in data 11.10.2018, come risulta dalla documentazione che si allega”.

 

Pertanto la richiesta di esercizio del potere sostitutivo da parte del Consigliere Marchiella al Segretario Generale/Direttore Generale Avv. Rosa Iovinella, è priva di fondamento in quanto risulta dalla nota del Servizio “Affari Istituzionali”, deputato al coordinamento di tali richieste, che al Consigliere Marchiella è stato dato riscontro alla sua richiesta in data 11.10.2018 (quindi ben otto giorni prima dalla richiesta di attivazione del potere sostitutivo) specificando, tra le altre cose, che l’ufficio Patrimonio, competente in materia di “impianti sportivi e antenne telefoniche” era a disposizione per la consultazione degli atti.

 

Peraltro la richiesta di esercizio del potere sostitutivo sarebbe stata immotivata anche giuridicamente, atteso che tale istituto non è contemplato dalle norme in materia di accesso agli atti in caso di inerzia del responsabile del procedimento, prevedendo la legga altra disciplina ad hoc.