Le attività del comune
LE
ATTIVITA’ DEL COMUNE
Le
funzioni del Comune sono definite dall’art 13 T.U.E.L.
Spettano
al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, con riguardo ai servizi alla persona e alla comunità,
all’assetto ed utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, salvo
quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
Si
tratta pertanto di un elenco aperto e variabile, alla luce delle esigenze del
singolo ente, proprio in applicazione del principio della sussidiarietà.
Questa
previsione va coordinata con quanto previsto a seguito della riforma del titolo
V della Costituzione, avvenuta con Legge Costituzionale n. 3/2001.
In
tale nuovo assetto gli EE.LL hanno proprie funzioni garantite dalla
Costituzione (anche se la loro concretizzazione è lasciata alla legislazione
esclusiva dello Stato, ex art. 117 comma 2, lett. p, Costituzione) cui possono
aggiungersi funzioni attribuite dalla legge statale e regionale.
L’art. 14 T.U.E.L. precisa che il Comune gestisce per conto dello Stato i
servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di
statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell’articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che
regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Di conseguenza possiamo cosi definire le funzioni del Comune:
- – Funzioni amministrative
proprie: quelle spettanti ai sensi dell’art. 13 T.U.E.L., fino alla
definizione da operarsi con la legge statale ex art 117 comma 2 lett. p )
Cost. (tutt’ora non ancora emanata ) - – Funzioni gestite per
conto dello Stato: quelle relative ai servizi che il Comune gestisce per
conto dello Stato di cui all’art 14 T.U.E.L. - – Funzioni conferite:
tutte le altre attribuite, a vario titolo dalle leggi statali o regionali
le quali regolano anche i relativi rapporti finanziari attribuendo le
risorse.
Occorre
poi notare che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della
gestione delle funzioni dei Comuni è riservata alla potestà regolamentare
dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione,
che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive
competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto
comma, e 118 della Costituzione (L. 131/2002).
La
legge statale e regionale può al più conferire altre funzioni agli EE.LL, ma
non regolare quelle ad essi attribuite (che siano proprie o conferite)
configurandosi altrimenti come incostituzionale.
In
questa sezione si è cercato di fornire una mappa quanto più completa possibile
(e che verrà arricchita e/o modificata nel corso del tempo) delle attività
svolte dal Comune di Latina, suddivise per argomenti che ricalcano
l’organigramma dell’ente.