Centralino 0773/6521

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI NATI NELL’ANNO 1997

Visti gli articoli 1928 e seguenti del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
in materia di «Codice
dell’ordinamento militare»
;

Considerato che l’articolo 1931 del citato decreto
dispone che «I comuni e le autorità
diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e
l’aggiornamento delle liste di leva»
, nell’eventualità del ripristino del
reclutamento obbligatorio, come previsto dall’articolo 1929, comma 2, del
decreto medesimo;

Che, ai sensi dell’articolo 1932 del decreto
richiamato, le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva
sono rese note dal Sindaco, quale ufficiale di governo, con apposito manifesto
o attraverso altri mezzi idonei di divulgazione;

Vista la disposizione recata dall’art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. in virtù della quale «A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 «Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n.
156, «Disposizioni recanti attuazione
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
ordinamento transitorio di Roma Capitale»

 

SI RENDE NOTO

che per tutti i cittadini italiani nati nell’anno
1997 e domiciliati nel Comune di Latina è disposta dall’Amministrazione
Comunale  l’iscrizione nella lista di
leva che deve essere compilata nel corrente anno. I genitori ed i tutori dei
giovani interessati curano l’iscrizione nella lista suddetta.

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune
di Latina  e, quindi, tenuti
all’iscrizione nella predetta lista, i soggetti che si trovano nelle situazioni
indicate all’articolo 1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva,
d’ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età
presunta, i giovani domiciliati nel Comune di Latina i quali siano notoriamente
reputati di età che li renda soggetti a detta iscrizione e la cui data di
nascita non possa accertarsi con documenti autentici (articolo 1934 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e gli apolidi nati nell’anno 1997 i quali
abbiano stabilito la residenza nel territorio della Repubblica (articolo 16,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

L’iscrizione nella lista di leva è richiesta
mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio Leva – Pensioni Segretariato
– U. O. Anagrafe, Stato Civile e Leva – Corso della Repubblica 116

Latina , lì 1° gennaio 2014