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Gara 160: Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per la farmacia comunale. Lotto 1 CIG 69633133AB – Lotto 2 CIG 69633301B3

 

 

Data pubblicazione 17.02.2017
Lotto 1 CIG 69633133AB
Lotto 2 CIG 69633301B3
Tipo procedura Procedura aperta
Oggetto Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per la farmacia comunale
Data scadenza presentazione offerta 21.03.2017 ore 13:00
RINVIO Data apertura seduta pubblica 28.03.2017 ore 15:30 per impegni istituzionali del Presidente di Commissione di Gara Avv. Francesco Passaretti
Seduta pubblica  15.05.2017 ore 09:00
 
 
 
 
 

FAQ

D1: La consegna pomeridiana della domenica è obbligatoria?

R1: La richiesta e quindi la consegna pomeridiana di domenica non è obbligatoria, viene richiesta dalla farmacia se ci sono farmaci, prodotti etc. di cui siamo sprovvisti, o   una giacenza minima di prodotti di alta rotazione per far fronte alla richiesta  dell’utenza, altrimenti si fa l’ordine la sera di domenica con consegna il lunedì mattina.

D2: In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e di altri generi vendibili nella Farmacia Comunale di Latina avremmo bisogno del seguente chiarimento:

CAPITOLATO ART. 7 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI in che campi del tracciato XML-PA dovranno essere inseriti i seguenti dati?

1) Numero totale pezzi

2) Prezzo pubblico I.V.A. esclusa

3) Prezzo pubblico I.V.A. inclusa

4) Prezzo vendita al netto di sconto ed I.V.A.

R2: L’aspetto richiesto verrà chiarito in sede esecutiva.

D3:

A) In merito all’art. 9 del Disciplinare  e all’art. 10 del CSA relativamente al Subappalto, si evidenzia che in base al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 art. 105, anche il trasporto e la consegna dei medicinali sono intesi come subappalto ed in base alla nuova normativa, chi intende avvalersi di tale istituto, lo deve dichiarare indicando anche la terna dei possibili subappaltatori e la percentuale di incidenza del servizio che intende subappaltare. Per quanto sopra si richiede la rettifica dell’art. 9 del Disciplinare.

B) In merito all’art. 15 del disciplinare punto 15.2.8 e al punto 2 della domanda di partecipazione: Si evidenzia che in base al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 Ottobre  2016, il Legale Rappresentante può dichiarare per tutti i soggetti dell’art. 80 co 3 D.Lgs. 50/2016 in carica e cessati. In base a tale normativa la scrivente società chiede cortesemente di non presentare il modello B sottoscritto da tutti i soggetti dell’art. 80 co. 3, ma di presentare unicamente la domanda di partecipazione dove il Legale Rappresentante dichiarerà per quanto a sua conoscenza per conto di tutti i soggetti dell’art. 80 co. 3 e barrando la dicitura: “N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta dalla stessa persona apposita dichiarazione relativamente ai requisiti di cui all’art. 80 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 (vedi modello B)”;

C) Inoltre si specifica che in merito alla Vs. richiesta di garantire la fornitura di prodotti che abbiano al momento della consegna data di scadenza non inferiore a 18 (diciotto) mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, si precisa che tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all’attività svolta del Grossista.

R3:

A)Si conferma il divieto di subappalto come specificamente indicato nell’art. 10 del capitolato. L’art. 105 prevede specificamente che la “facoltà” di subappalto per essere esercitata deve essere prevista nel bando.

B) Si richiama il contenuto del disciplinare di gara punto 3 ultimo capoverso pag. 14, che prevede nello specifico detta modalità dichiarativa: “Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione”.

C) La clausola si intende applicabile ai prodotti per i quali risulta possibile una scadenza non inferiore a 18 mesi.

D4:

A) Relativamente al servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali; in caso di aggiudicazione tale servizio dovrebbe essere svolto tramite PEC o cartaceo?

B) Relativamente ai resi per i prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito; si intende il ritiro o l’accredito al 100%?

C) Il modello D dichiarazione-polizza, deve essere utilizzato obbligatoriamente o la compagnia di assicurazione può utilizzare il proprio modello?

D) In merito all’art. 9 del CSA relativamente alla cauzione definitiva, sembrerebbe che la cauzione definitiva si possa emettere solamente sotto forma di fideiussione bancaria. Si chiede se è ammessa anche altra forma per l’emissione della polizza definitiva come ad esempio polizza assicurativa.

R4:

A) La trasmissione dovrà essere effettuata via PEC all’indirizzo che verrà comunicato successivamente all’aggiudicatario.

B) La clausola si intende comprensiva sia del ritiro che della nota di accredito.

C) La compagnia di assicurazione può usare un proprio modello purchè il contenuto dichiarativo sia paritetico.

D) In proposito rilevato il contrasto tra quanto disposto nell’art. 9 del CSA e quanto indicato nel disciplinare nel punto 11.9 che di seguito si riporta: “All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo”. In tal caso si applica il contenuto del disciplinare che deve considerarsi prevalente rispetto al CSA, così come indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4684/2015.

D5: In relazione al seguente punto: “assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati, non soggetti a reso ASSINDE”. Si precisa che non è possibile effettuare tale ritiro in quanto si tratterebbe di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 260 del D.Lgs 152/06. Si chiede cortesemente di rettificare la dicitura nel modo seguente: “assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici rimasti invenduti, non soggetti a reso ASSINDE”.

R5: La parola “scaduti” prevista nell’art. 5 punto 17 sub 1 del CSA deve intendersi refuso.
Documentazione:


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