Centralino 0773/6521

DPCM 26.04.2020 –  Avvio della cosiddetta “Fase 2”

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf

Le nuove disposizioni del DPCM 26 aprile 2020,  saranno valide dal 4 al 17 maggio.

dieci allegati al Decreto riguardano:

  • Allegato 1 – Commercio al dettaglio;
  • Allegato 2 – Servizi per la persona;
  • Allegato 3 – Codici Ateco;
  • Allegato 4 – Misure igienico-sanitarie;
  • Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali;
  • Allegato 6 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (siglato il 24 aprile 2020);
  • Allegato 7 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
  • Allegato 8 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica;
  • Allegato 9 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico;
  • Allegato 10 – Principi per il monitoraggio del rischio sanitario.

A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

Ristorazione con asporto

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentita la ristorazione con asporto, cioè il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio. Ciò dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, rispettando l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per il ritiro del pasto, osservando il divieto di consumare i prodotti sul posto, all’interno dei locali e/o sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Si evidenzia che  l’art. 79 comma 11 del Testo Unico del commercio L.R. 22/2019 prevede che “Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli autorizzatori, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano,ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico sanitarie”. Non sono, pertanto, previsti ulteriori adempimenti a carico dell’esercente.