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Domanda di correzione di dati di stato civile (art. 98, comma 1 del DPR 396/2000)

Iter procedura
Chiunque riscontri un errore materiale di scrittura in un atto dello
Stato Civile, può richiedere all’Ufficiale dello Stato civile
depositario dell’atto stesso la dovuta correzione, mediante apposita
istanza (modello in allegato). La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in
presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza e la fotocopia possono essere inviate per via telematica o a
mezzo posta o fax.

 

Quando si puo’ utilizzare?
L’art. 98 comma1, consente all’Uff. di S.C. di correggere gli errori materiali di scrittura commessi (se pure effettuati in passato da persona diversa) nella redazione di un atto.
Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’ Ordinamento di S.C. che lo prevede, purchè sia richiesto da:
– l’intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
– dal Pubblico Ministero
– per esigenze d’ufficio
solo quando l’esigenza si manifesti in momento attuale, e purchè si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell’uff. di S.C. che ha redatto l’atto con documenti e valide motivazioni che rendano legittima la “correzione”(da allegare alla richiesta).
Inoltre:
Se si ha la certezza che una “annotazione” su un atto di stato civile fu apposta erroneamente , si può applicare anche in questo caso l’art. 98: l’Ufficiale di S.C. correggerà l’errore con annotazione marginale dalla quale dovrà risultare l’annotazione inesatta e la dicitura corretta.
In entrambi i casi, a correzione effettuata, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà darne comunicazione:
– all’interessato e a chi ha richiesto la rettifica
– al Prefetto o alla Procura della Repubblica
– all’ufficio anagrafe/elettorale del Comune di iscrizione dell’intestatario dell’atto (se trattasi di rettifica apportata ai dati anagrafici e cioè, nome,cognome data e luogo di nascita).

 

Costi
gratuito.

 

Tempi
Entro 30 giorni da quando si è riscontrato l’errore, si provvede ad apportare la dovuta correzione sull’atto dello Stato civile.

Normativa di riferimento

Art. 98 D.P.R. 3.11.2000, n° 396:

  1. L’Ufficiale dello Stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque
    ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui
    egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone
    contestualmente avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del
    luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
  2. L’Ufficiale dello Stato civile provvede con le stesse modalità di
    cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di
    nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori
    legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano
    riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo
    comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso
    da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome
    deve essere indicato nell’annotazione.
  3. Avverso la correzione, il Procuratore della Repubblica o chiunque ne
    abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento
    dell’avviso, opposizione mediante ricorso al Tribunale che decide in
    camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

Reclami ricorsi opposizioni
Avverso la correzione, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, può
essere proposta opposizione mediante ricorso al Tribunale di Latina, che decide in
camera di consiglio con decreto motivato.


Allegati