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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Cos’è

Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è possibile attestare tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.) e con i privati che vi acconsentono.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle Amministrazioni e ai Servizi Pubblici la firma non deve più essere autenticata, ma e’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi, ecc.) da parte di altre persone.
L’autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo (€ 16,00).
Il bollo non va imposto quando il cittadino dichiara che l’uso dell’atto è esente, per legge, dall’imposta (l’atto riporterà in questa caso l’indicazione della norma applicata per l’esenzione).
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 28.2.2000, N. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Aggiornato il 15/02/2023