Comune di Latina
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Abolite le circoscrizioni amministrative per i comuni con meno di 250.000 abitanti

Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,  è intervenuto a modificare ed integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella legge finanziaria 2010. L'articolo 2 della legge n. 191/2009, ai commi 183-187, prevede una riduzione del contributo ordinario agli enti locali compensato da una serie di misure di razionalizzazione tra cui: una diminuzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali e provinciali; la soppressione del difensore civico; la soppressione delle circoscrizioni comunali, del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali ed, infine, del finanziamento alle comunità montane.

L’articolo 1 del decreto-legge, profondamente modificato dalla Camera, precisa la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati locali (dal 2011), ferma restando la riduzione dei trasferimenti erariali ivi prevista, ed estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei componenti prevista per i consigli comunali.
Le modifiche approvate dalla Camera provvedono, in primo luogo, a rimodulare l’applicazione temporale della riduzione dei contributi prevedendo una scansione anno per anno fino al 2015, in corrispondenza del rinnovo degli enti interessati. Inoltre, viene anticipata al 2010 l’applicazione della riduzione del numero degli assessori (comunali e provinciali), mentre resta fissata al 2011 quella dei consiglieri. Infine, vengono ridefinite alcune delle misure di razionalizzazione che i Comuni devono adottare per assorbire la riduzione dei contributi:
1) la riduzione del numero degli assessori provinciali è stabilita in un quarto (non più in un quinto) del numero dei consiglieri;
2) vengono soppressi i circondari provinciali e le Autorità d’ambito territoriale per l’acqua e per i rifiuti;
3) l’obbligo di soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale viene limitato ai Comuni con meno di 250.000 abitanti, così come l’obbligo di soppressione della figura del direttore generale permane solo nei comuni con meno di 100.000 abitanti;
4) i bacini imbriferi montani (BIM) vengono esclusi dall’obbligo di soppressione di tutti i consorzi.

 

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