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Avvocatura, nota di chiarimento dall’Amministrazione

 

1)ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA:OBBLIGO DI LEGGE (D.L. 90/2014)

L’approvazione del Regolamento Avvocatura comunale rappresenta un ulteriore importante tassello verso il percorso di regole dell’Amministrazione Coletta.

Corre l’obbligo di evidenziare che l’art. 9 del D.L. n°90/2014 convertito con L. n°114/2014 ed entrato in vigore dal 25.06.2014, ha proceduto a riformare la disciplina dei compensi professionali degli avvocati pubblici.

La norma del 2014 prevede che l’Amministrazione comunale è tenuta all’attuazione della disciplina posta dal richiamato art. 9, adeguando alla stessa i regolamenti ed i contratti collettivi da parte del Comune.

In assenza del suddetto adeguamento, obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle stesse (art. 9, comma 8 D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014).

Il Comune di Latina dal 2014 non aveva adeguato fino ad oggi il regolamento dell’Avvocatura alle previsioni di legge. Infatti, l’ultimo regolamento vigente era stato approvato nel 2011, ben prima della riforma della legge n° 90/2014.

Occorre precisare inoltre che gli avvocati pubblici percepiscono compensi in caso di vittoria, non solo quando le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente, ma anche quando sono compensate. In questo caso, il pagamento della loro parcella è a carico dell’ente. La misura della parcella, proprio perché incide nel bilancio dell’ente, deve essere oggetto di apposita regolamentazione secondo il disposto del D.L. 90/2014.

Al fine di riportare il sistema al rispetto delle regole, con la deliberazione della Giunta n.110 dell’11.4.2019 ad oggetto “Regolamento Avvocatura Comunale”,l’Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento adeguando i compensi alla disciplina del 2014.

La nuova disciplina dei compensi del Regolamento Avvocatura è stata anche oggetto di esame e contrattazione con le rappresentanze sindacali tanto dell’Area Dirigenza quanto del comparto dipendenti Funzioni Locali nel corso degli  incontri delle Delegazioni Trattanti dei giorni 15 aprile 2019 e 18 aprile 2019, conclusi con le sottoscrizioni del “contratto collettivo decentrato di lavoro stralcio”.

L’Organo di Revisione Economico Finanziaria dell’Ente, con verbale n. 17 del 17.4.2019, ha espresso il parere favorevole e attestato la compatibilità degli oneri sulle ipotesi di “contratto collettivo decentrato di lavoro stralcio”.

In data 18 aprile 2019 sono stati definitivamente sottoscritti i contratti decentrati integrativi “stralcio” dell’area dirigenza e del comparto dipendenti non dirigenti ed approvati con delibera di Giunta Municipale n°129/2019.

 

2) COMPETENZA DELLA GIUNTA

Sulla corretta individuazione dell’organo competente ad approvare il regolamento dell’Avvocatura occorre evidenziare che l’art. 5, comma 4, della legge n. 127/1997 prevede la competenza della Giunta all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Inoltre l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rimette alla competenza della Giunta “l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.

Il Regolamento dell’Avvocatura Comunale riguarda “l’Ufficio Avvocatura, che va considerato un Ufficio del Comune in senso tecnico” (TAR Campania Salerno Sez. I 15.4.2019, n. 607). Pertanto la competenza all’approvazione del regolamento risiede in capo alla Giunta.

Il fatto che il Commissario Straordinario nel 2011 abbia usato i poteri del Consiglio, non rispettando il riparto delle competenze, non implica che l’amministrazione non debba, invece, rispettarlo. Questo regolamento è, ex lege, di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.

Il Consiglio Comunale potrà solo prendere atto del corretto riparto di competenze, ruoli e funzioni.

L’interpretazione normativa è confortata anche dal confronto con gli altri Comuni italiani che hanno approvato il regolamento con delibera di Giunta Municipale (Comune di Ascoli Piceno: delibera G.M. n. 231 dell’11.11.2014; Comune di Cagliari: delibera G.M. n. 18 del 3.03.2018; Comune di Roma: delibera G.M. n. 314 del 30.12.2014; Comune di Sassari: delibera G.M. n. 211 del 14.08.2017; Comune di Pavia: delibera G.M. n. 746 del 13.12.2018; Comune di Alessandria: delibera G.M. n. 148 dell’1.06.2017; Comune di Pordenone: delibera G.M. n. 9 del 22.01.2016; Comune di Siena: delibera G.M. n. 448 del 22.12.2016; Comune di Napoli: delibera G.M. n. 348 del 5.05.2016; Comune di Fermo: delibera G.M. n. 399 del 29.11.2016; Comune di Potenza: delibera G.M. n. 189 dell’11.03.20018 e modificato con D.G.M. n. 114 del 15.3.2019; Comune di Milano: delibera G.M. n. 72353 del 21.12.2018; Comune di Forlì: delibera G.M. n. 529 del 28.12.2017; Comune di Reggio Calabria: D.G.M. n. 1 del 19.11.2014; Comune di L’Aquila: delibera G.M. n. 489 dell’11.12.2018; Comune di Teramo: delibera G.M. n. 111 del 26.03.2015;

Comune di Vicenza: delibera G.M. n. 83 del 17.05.2016; Comune di Sora: delibera G.M. n. 352 del 27.11.2014; Comune di Rimini: delibera G.M. n. 149 del 30.04.2015; Comune di Terni: delibera G.M. n. 135 del 31.10.2018; Comune di Taranto: delibera G.M. n. 256 del 29.12.2015; Comune di Enna: delibera G.M. n. 154 del 27.07.2016.

 

3) RISPETTO DELL’INDIPENDENZA, DELL’AUTONOMIA E DEI REQUISITI DELLA PROFESSIONE FORENSE

Il regolamento approvato  è conforme a legge e non contempla alcuna lesione all’autonomia dell’Avvocatura né privazione dei requisiti degli iscritti all’ordine forense. L’atto in esame configura  un adeguamento alla legge ed alle esperienze già fatte nei Comuni italiani. L’Amministrazione è comunque aperta ai contributi migliorativi dell’Ordine degli Avvocati, con il quale ha avuto un incontro stamane nel segno della più ampia condivisione. In tal senso l’operato dell’Amministrazione comunale ha inteso ricalcare un metodo condivisivo e partecipativo, aperto a tutti i possibili contributi che possano ulteriormente migliorare lo strumento regolamentare.

 

4) AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI

Con riferimento alla possibilità di conferire incarichi a professionisti esterni, il regolamento ricalca quelli approvati nelle maggiori città italiane. In questa regolamentazione Latina arriva a distanza di 5 anni, in quanto l’obbligo di adeguamento alla legge è previsto dal 2014. Tali regolamenti, indistintamente, prevedono la possibilità per l’ente di ricorrere anche al contributo di avvocati non appartenenti ai ruoli dell’ente. Il Comune di Latina ha pertanto ricalcato, uno schema procedurale previsto e utilizzato nelle pubbliche amministrazioni e conforme a legge.

 

5) RICORSO DE VIZIA TRANSFER

Con riferimento a quanto pubblicato dal quotidiano Latina Oggi in data odierna, in merito al presunto affidamento ad un legale esterno dell’incarico di resistere al giudizio di revocazione promosso dalla De Vizia, afferente la gestione dell’affidamento del servizio igiene urbana all’Azienda Speciale ABC, si precisa che il Comune si è difeso con un avvocato interno.