Autenticazione di firme e copie di documenti
Autenticazione firme:
Esse vengono autenticate su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il cittadino deve apporre la firma alla presenza del funzionario incaricato, il quale procede all’autenticazione previa identificazione dell’interessato.
Autenticazione copie: Si possono autenticare unicamente le copie di documenti originali. Quando un pubblico ufficiale autentica una copia, dichiara che la stessa è identica, cioè conforme, all’originale. È quindi necessario che il
cittadino si presenti all’ufficio munito sia dell’originale che di una fotocopia completa del documento. Tale autentica non ha scadenza. È importante ricordare che:
- il Comune può autenticare solamente copie da presentare ad enti
della pubblica amministrazione, oppure dirette ad aziende che erogano
servizi di pubblica utilità; - il Comune non può autenticare
copie da presentare per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (per
esempio: contenziosi fra privati, cause, decreti ingiuntivi). - le amministrazioni non possono chiedere agli interessati
informazioni già in loro possesso o reperibili presso altri enti
pubblici: è sufficiente che l’interessato indichi l’Amministrazione
pubblica che conserva l’atto o registro.
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L’autenticazione di firme e di copie di documenti, oltre che da questi uffici, può essere effettuata anche dai dipendenti competenti a ricevere la documentazione, dai Cancellieri e dai Notai (vedere anche “autocertificazione“).
Costo: L’autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti comunali pari a € 0,50 e delle marche da bollo (€ 16,00) ove richieste.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Aggiornato il 15/02/2023