Centralino 0773/6521

Albo Giudici popolari

Chi può farne parte

Tutti i cittadini italiani, residenti a Latina, che godono dei diritti politici, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni con titolo di studio: per la Corte di Assise: scuola media di primo grado; per la Corte di Assise di Appello: scuola media di secondo grado.

L’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, decesso o perdita della capacità elettorale.

La domanda, in carta libera, va presentata, utilizzando l’apposito modello, dall’1 maggio al 31 luglio degli anni dispari e indirizzata al Sindaco di Latina – Ufficio Elettorale – via Ezio n. 36.

Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento valido, e può essere spedita per posta con avviso di ricevimento, a mezzo posta elettronica certificata all’ indirizzo: elettorale@pec.comune.latina.it, oppure a mezzo mail generica all’indirizzo elettorale@comune.latina.it e infine, consegnata direttamente presso la sede dell’Ufficio Elettorale che sarà aperta al pubblico nei normali orari di ufficio.

Sono esclusi dagli Albi dei Giudici Popolari
a) i Magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche privata, in attività di servizio;
c) i Ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Entro il 30 ottobre degli anni dispari, l’apposita Commissione approva e compila gli elenchi aggiornati. Gli stessi saranno in seguito affissi, per dieci giorni presso l’Albo Pretorio del Comune. Dell’affissione degli Albi verrà data comunicazione mediante avviso pubblico.
Ogni cittadino maggiorenne, può presentare alla Corte di Appello reclamo in carta semplice (seguendo le stesse modalità di presentazione previste per la domanda), contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione degli Albi all’Albo Pretorio.
La presentazione del ricorso va effettuata presso la Cancelleria del Tribunale che provvederà all’inoltro alla Corte d’Appello.
Normativa di riferimento
Legge  10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

In allegato la domanda da scaricare


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