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Aggiornato il Piano triennale di fabbisogno del personale

Con deliberazione della Giunta di oggi, mercoledì 28 marzo, è stato approvato l’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di Personale.

Si riportano, in elenco dettagliato, i contenuti del Piano dei reclutamenti a tempo indeterminato programmati per l’anno 2018, in relazione sia ai profili professionali delle unità di personale da assumere, sia alle modalità dei rispettivi reclutamenti:

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT.D1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
1 FARMACISTA -CAT.D3 MOBILITA’/UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI  
1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CAT.D3 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
1

 

DIRIGENTE MOBILITA’ (PER SERVIZI INFORMATICI)  
1 DIRIGENTE TECNICO UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
1 FUNZIONARIO TECNICO – CAT.D3 MOBILITA’  
2 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT.D1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
2 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT.D1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT.C1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI / MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART.30, COMMA 1, D.LGS. N.165/2001  
2 ISTRUTTORE CONTABILE – CAT.C1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI / MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART.30, COMMA 1, D.LGS. N.165/2001  
3 ISTRUTTORE DI VIGILANZA PART TIME 27 ORE SETTIMANALI – CAT.C1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
2 EDUCATRICE SCUOLA MATERNA – CAT.C1 SCORRIMENTO GRADUATORIA  
1 EDUCATORE ASILO NIDO – CAT.C1 SCORRIMENTO GRADUATORIA  
1 ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT.C1 UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
2

 

OPERAI – CAT.B1 UFFICIO DI COLLOCAMENTO  
  2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI PART TIME 20 ORE SETTIMANALI INCREMENTO SINO A 36 ORE INCREMENTO ORARIO UNITA’ GIA’ IN SERVIZIO

Si rappresenta che tali contenuti sono il risultato di un percorso avviato con tutti i dirigenti in sede di redazione di bilancio, proseguito con le Associazioni sindacali il 20 marzo scorso, comunicato, infine, nella Conferenza dei dirigenti svoltasi nella giornata odierna dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei dirigenti dei Servizi interessati nonché dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria dell’Ente.

La modalità di assunzione prevalente prevista nel Piano per il 2018 (ossia l’utilizzo delle graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni) come già per il 2017, risulta ancora la scelta più coerente con le necessità di implementare urgentemente l’organico dell’Ente in quanto consente il reclutamento di personale che ha già positivamente superato prove selettive seppure in altri Enti.

Peraltro il Servizio Personale ha avuto cura di formalizzare specifici e trasparenti criteri  per individuare le graduatorie degli altri Enti alle quali attingere.

Sempre con riferimento al 2018 resta fermo l’indirizzo dell’Amministrazione già espresso dall’Assessora al Personale Paola Briganti nella conferenza stampa di gennaio scorso e ribadito dalla stessa nella Commissione Affari Istituzionali di oggi, per il quale nella seconda metà dell’anno saranno programmati reclutamenti di personale mediante concorso pubblico.

Tali concorsi,  come già risultante nell’aggiornamento oggi approvato, prevederanno la riserva di posti al personale interno quale opportunità di valorizzazione delle risorse dell’Ente.

Si conferma così  la volontà di utilizzare tutte le forme di valorizzazione del personale come in più occasioni dichiarato e come concretamente dimostrato con le Progressioni Orizzontali attivate nel mese di dicembre 2017 e la riattivazione delle indennità di risultato ai dirigenti bloccate da diversi anni.

Infine, con riferimento a quanto illazionato circa presunte irregolarità nelle procedure di reclutamento tramite scorrimento di graduatorie, che non avrebbero visto il preventivo esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 comma 2bis del D.Lgs 165/2001, si ribadisce con fermezza la legittimità dell’operato dell’Ente, in quanto la mobilità obbligatoria risulta effettuata, mentre non risulta effettuata quella volontaria perché prescritta soltanto in ipotesi di reclutamento mediante indizione di concorsi e non in ipotesi di reclutamento per scorrimento di graduatorie.

A supporto  di quanto affermato si riportano gli autorevoli riferimenti sia normativi che giurisprudenziali:

  • 9, comma 1, della l. n°3/2003, art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003; art. 14, comma 4 bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95; art. 4 D.L. n. 101/2013 (convertito in L.125/2013); art. 15, comma 7, DPR 487/1994 e art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, con la quale è stata confermata la preferenza espressa dall’ordinamento per lo scorrimento delle graduatoria concorsuali.

Decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 31.7.2012 n. 4329 che ha precisato in modo chiarissimo che l’assunzione per scorrimento delle graduatorie di concorso già espletato è estranea alla fattispecie di cui al comma 2 bis dell’articolo 30 che prevede l’obbligo di attivare le procedure di mobilità soltanto “prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali” e che, quindi, la prevalenza della mobilità volontaria non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la selezione per mobilità, come il concorso, prevede dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali, lunghi e anche onerosi.

Il richiamato indirizzo della V Sezione non è stato superato dalle  pronunce successive del medesimo Consiglio di Stato, di cui  di seguito si riportano le più significative:

nella sentenza Sez. VI, 22.5.2017, n. 2376 il Giudice Amministrativo mantiene ferma la distinzione fra lo scorrimento della graduatoria valida e la nuova procedura concorsuale; nella sentenza della Sez. IV, 6.7.2017, n. 3329 il Consiglio di Stato rinvia a numerosi precedenti in cui era stata espressa la preferenza per lo scorrimento di graduatorie (Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231; Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792; Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4584; Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796) e, nel conformarsi a tali precedenti, precisa che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma che incontra dei limiti solo quando sia radicalmente mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira, rispetto a quello degli idonei della graduatoria già esistente.

Ancora, nella sentenza Sez. V n. 3677 del 23.8.2017, il Consiglio di Stato ha statuito quanto segue: “L’esistenza di una graduatoria valida limita quando non esclude l’indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità: la mobilità è infatti alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle graduatorie” e il medesimo Consiglio di Stato, nella sentenza Sez. IV, n. 2318 dell’1/6/2016, ha enunciato,  testualmente, la non inderogabilità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto al concorso,  ulteriore ragione per la quale nessuna invalidità potrebbe mai derivare dalla mancata attivazione della previa mobilità nelle procedure di reclutamento di nuovo personale.

Né vale a mettere in dubbio la legittimità di tale scelta l’asserita mancanza del previo espletamento della mobilità volontaria tra Enti, in virtù della pronuncia della Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 12559 del 18.5.2017 la quale, vertendo su controversie di lavoro del tutto particolari e risalenti a oltre 10 anni fa, ha dovuto fare riferimento al quadro normativo vigente all’epoca, oggi superato, in quanto la disposizione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata modificata nell’anno 2014 e non contiene più l’enunciazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Infatti, il testo attuale del comma 2.2 del citato articolo 30 dispone che “I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2” (mentre l’obbligo della previa mobilità volontaria, rispetto alle procedure concorsuali, è sancito dal comma 2-bis dell’art. 30 in esame).

Preme evidenziare che le modifiche apportate alla norma confermano e recepiscono proprio gli orientamenti e gli indirizzi espressi dal Consiglio di Stato, sopra riportati e che anche la Magistratura Contabile ha espresso pareri favorevoli all’utilizzo delle graduatorie di concorso: la recente deliberazione della Corte Conti Lombardia n. 328/2017/PAR del 22.11.2017 ha ritenuto corretto il ricorso da parte di un Ente Locale ad uno scorrimento diretto della graduatoria di concorso pubblico, ossia senza la necessità di attivare nuovamente la procedura di mobilità volontaria ed, addirittura, obbligatoria.

Nel citato parere la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011, ha puntualizzato che “ferma restando la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento (…) nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento d’indizione del nuovo concorso”.

Anche la Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, nella deliberazione n. 149/2015/PAR del 12.11.2015, ha enunciato che “il legislatore ha impresso una direzione netta verso una visione favorevole degli idonei e al correlato utilizzo di graduatorie esistenti”e, facendo richiamo alle norme di legge che stabiliscono l’efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, ha chiarito che “tali norme hanno riconosciuto carattere di ordinarietà all’utilizzo delle graduatore già esistenti e del cd. scorrimento riducendo la discrezionalità dell’Amministrazione …nella scelta delle procedure da adottare per l’assunzione di personale. Non vi è certo un obbligo di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, ma appare la via preferenziale …Pertanto, la regola del reclutamento mediante scorrimento rappresenta la regola generale … alla luce del quadro definito, appare non solo possibile ma anche necessario ricorrere allo scorrimento di graduatorie già esistenti al fine di realizzare l’interesse pubblico”.

[Pubblicato il 28 marzo 2018]