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AGGIORNAMENTI 20/05/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 17 maggio 2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Si segnalano, in particolare, per le attività commerciali e produttive:

– allegato n.9 – Spettacoli dal vivo e cinema

– allegato n. 11 – Misure per gli esercizi commerciali

 

Ordinanza Regione Lazio  n. Z00042 del 19.05.2020

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00042_19_05_2020_BUR-19_05-2020.pdf

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza sono consentite:
  2. l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
  3. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
  4. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
  5. palestre e piscine;
  6. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
  7. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
  8. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
  9. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
  10. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
  11. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
  12. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
  13. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;
  14. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.