Centralino 0773/6521

Nascita (dichiarazione di)

Dichiarazione di nascita

Procedura e termini

La denuncia di nascita va effettuata:
– da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
– da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

Dove:

presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore deve presentarsi all’ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido
e l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);

presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore deve presentarsi alla direzione
sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune
dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza della mamma;

presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi
all’ufficio nascite del proprio comune di residenza con un  documento di identità valido e con l’attestazione di nascita.
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

Documentazione necessaria:
1. documento d’identità valido del/dei dichiarante/i
2. attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e se non conoscono l’italiano, è necessaria l’assistenza di un interprete.

Costi:
Nessuno.

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l’adozione di eventuali sanzioni previste dall’art.566 del codice penale.

Il cognome dei nuovi nati

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto ora è consentito ai genitori del nuovo nato, tra loro coniugati o meno, di attribuire di comune accordo il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016.

La Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo.
L’Alta corte ha inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”

Attribuzione del doppio cognome: deve esservi l’accordo da parte di entrambi i genitori.
Viene precisato che l’intervento della Corte riguarda solamente l’ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno: in tal modo non viene introdotta una disciplina generalizzata del cognome, ma è solamente consentito ai genitori che dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.

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