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11/02/2017 – Concorsi per dirigenti, legittima e corretta la nomina della Commissione

comuneContrariamente a quanto affermato in alcuni articoli pubblicati di recente in cui viene screditato con percorsi giuridici non corretti l’iter di nomina della Commissione di concorso per la selezione di due dirigenti a “contratto” nei servizi Urbanistica e Lavori Pubblici e un dirigente in mobilità nel servizio Ambiente, la nomina di tale Commissione è legittima e corretta.

Trattasi, com’è noto, delle Commissioni che il Direttore generale ha nominato per la:

  • selezione di n.2 dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art.110 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per la dirigenza del Servizio Politiche di gestione e assetto del territorio, Patrimonio e demanio e per quella del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni;
  • selezione di un dirigente del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità in mobilità volontaria ex30 D.Lgs. n.165/2001

La scelta delle suddette Commissioni è stata effettuata conformemente al disposto di cui all’art.16 ter delle vigenti Norme Regolamentari dell’Ente secondo il quale è il Direttore Generale che provvede all’individuazione e alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure di che trattasi: “A tali fini, il DG, può richiedere anche ad altre Amministrazioni pubbliche ed Enti (Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, Prefetture, Ordini e Collegi professionali, ecc.) di comunicare i nominativi dei candidati alla nomina”.

Il dettato dell’art.16 ter, come sopra virgolettato, dispone che:

  • Il Direttore generale individua i membri della commissione secondo ampia discrezionalità e può, pur non obbligata, a fini di massima correttezza e trasparenza, individuare i membri tra candidati designati da enti esterni;
  • Il Direttore generale ha rivolto la richiesta di candidature ad Amministrazioni pubbliche ed Enti (n. 9) proprio come dispone la norma regolamentare la quale non parla di “enti pubblici” (come scorrettamente affermato), ma di “enti” e, nell’esemplificazione, individua una categoria residuale aperta (chiudendo la norma con “ecc.”, non avendo la pretesa di elencarli tutti.

Conformemente al dettato regolamentare, il Direttore generale ha interpellato nove soggetti tra Amministrazioni ed Enti e soltanto Avviso pubblico ha comunicato tre candidature, tra le quali sono stati individuati due componenti della Commissione, in quanto in possesso dei requisiti di legge.

Avviso Pubblico è un Ente, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Latina e del codice civile, in quanto associazione. I soci ordinari di Avviso pubblico sono Comuni, Comunità Montane, Province, Città Metropolitane e Regioni che si impegnano nella promozione della cultura della legalità. Pertanto, verificati il rispetto delle norme e del regolamento, il Direttore ha proceduto alla nomina delle commissioni ed alla pubblicazione della determina.

Quanto poi alla Presidenza delle commissioni, gli articoli di stampa sosterrebbero che la Presidenza della commissione spetterebbe per legge ad un dirigente dell’Ente invocando l’art. 107 del Tuel, ma non è così.

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 107 del Tuel individua la sfera dei compiti dei Dirigenti, fra i quali rientrano pure quelli relativi alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso. Pertanto l’Ente Locale legittimamente può individuare nella figura dei Dirigenti dell’Ente, attraverso i propri atti regolamentari, i Presidenti delle Commissioni di concorso, in quanto tale funzione rientra tra quelle che il Tuel affida alla competenza dirigenziale. Del pari legittimamente l’Ente, nel proprio ordinamento interno, può stabilire una diversa individuazione – specialmente per le procedure di reclutamento del personale di qualifica dirigenziale che, a livello normativo, ricevono una specifica regolamentazione (cfr. DPR n. 272/2004 sulle procedure di accesso alla qualifica dirigenziale) stabilendo, per la nomina a Presidente delle commissioni esaminatrici, regole di individuazione che ricadano anche su altri soggetti, estranei all’Ente, come gli è peraltro espressamente consentito dalla disposizione normativa dell’art. 9 DPR 487/1994 (regolamento governativo recante la disciplina specifica sulle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni), per la quale “Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime”, purché tali soggetti, estranei all’Ente, posseggano i requisiti di esperienza, professionalità e competenza prescritti dal medesimo art. 9 DPR 487/97 nonché, dall’art. 35, comma 3 lett. e del D.Lgs. 165/2001.

La richiamata disposizione dell’art. 9 DPR 487/94, infatti, non può ritenersi che sia stata abrogata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (rispondendo, entrambe le disposizioni, all’obiettivo comune di riportare il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche nell’alveo dell’organizzazione dei rispettivi enti e comportando la diversa formulazione normativa, pari ordinazione e coordinamento fra le disposizioni perché dirette al medesimo fine), in assenza di una disposizione regolamentare o statuaria diretta a stabilire che le presidenze delle commissioni di concorso in un Comune debbano essere assunte dai dirigenti dell’ente, come chiaramente statuito dalla più alta giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato 6872/2009) .

Al riguardo in fatto il regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Latina, all’art. 16 ter prevede che per le selezioni ex art. 110 e mobilità il presidente della commissione sia individuato fra i commissari designati dall’esterno. E questa norma è stata letteralmente applicata.

Anche per le spese delle Commissioni il Comune si è dotato di un regolamento che stabilisce regola chiare e trasparenti. Quindi si è proceduto nel rispetto letterale e pedissequo delle norme di legge e regolamentari, nonché in ottemperanza al quadro giurisprudenziale in materia.